“Motu proprio” di S.A.R. il Granduca Titolare di Toscana, del 21/1/2025 – Addizioni all’art.16, Legge Nobiliare Toscana del 31/7/1750.

In data odierna Sua Altezza Reale il Granduca Titolare di Toscana Ottaviano de’Medici ha emesso “motu proprio” le seguenti addizioni alle Legge del Nobiliare Toscana del 31/7/1750, riconfermata da S.A.R. il 24 Aprile 2023.

ADDIZIONE PRIMA

TITOLI NOBILIARI STORICAMENTE NULLI

In particolare dichiariamo non essere ne doversi reputare Nobili tutti coloro che portano titoli nobiliari storicamente nulli, i quali sono appellativi che, pur presentandosi come titoli nobiliari, non hanno mai avuto un fondamento giuridico, storico o legittimo, neppure in epoche passate. Non sono stati conferiti da sovrani, autorità legittime o organismi riconosciuti, e non sono mai stati associati a casati nobili autentici. Si differenziano da titoli legittimi decaduti o non riconosciuti, poiché questi ultimi hanno avuto almeno in passato un’esistenza giuridica o storica.

MOTIVI DELLA DECISIONE:

Caratteristiche dei titoli nobiliari storicamente nulli:

1. Inesistenza originaria:

• Non sono mai stati ufficialmente concessi da monarchi, papi, imperatori o altre autorità abilitate a conferire nobiltà.

• Non risultano registrati in elenchi nobiliari o documenti storici autentici.

2. Mancanza di base storica:

• Non esiste alcuna documentazione, genealogia o legame con casati nobili riconosciuti.

• Spesso sono legati a territori fittizi o a tradizioni inventate.

3. Autoattribuzione o falsificazione:

• Spesso derivano da auto-proclamazioni o da documenti fabbricati per simulare una legittimità mai esistita.

• Talvolta vengono creati per sfruttare l’ignoranza storica o la suggestione legata al concetto di nobiltà.

4. Assenza di riconoscimento ufficiale:

• Non sono mai stati riconosciuti dalle autorità statali o ecclesiastiche, né inclusi nei registri nobiliari ufficiali.

• Nemmeno in epoche monarchiche hanno avuto un valore giuridico.

5. Scopi e utilizzi:

• Spesso utilizzati per vantaggi personali, per ingannare o per fini commerciali (es. vendita di titoli falsi).

• In alcuni casi, adottati per motivi di prestigio personale o come appellativi folkloristici.

Esempi di titoli nobiliari storicamente nulli:

• “Marchese di Atlantide” (riferito a un luogo immaginario).

• “Duca del Sole Immortale” (titolo inventato senza fondamento storico).

• “Conte della Foresta Bianca”, laddove non vi siano tracce storiche di un tale titolo o casato.

Differenze rispetto ad altri titoli:

• Titoli decaduti: Questi hanno avuto un riconoscimento storico-legale in passato, ma hanno perso valore con la caduta delle monarchie o la fine di specifiche dinastie.

• Titoli pseudo-nobiliari: Questi possono avere una parvenza di legittimità (spesso basata su falsi documenti), mentre i titoli storicamente nulli non hanno mai avuto alcun riconoscimento.

• Titoli di presunzione: Spesso sono creati per scopi personali o di fantasia, simili ai titoli storicamente nulli, ma i secondi non hanno nemmeno mai avuto una tradizione di uso.

ADDIZIONE SECONDA

TITOLI NOBILIARI STORICAMENTE NULLI

RICONOSCIUTI IN VIA INCIDENTALE DA LODI ARBITRALI

Dichiariamo inoltre non essere ne doversi reputare Nobili tutti coloro che portano titoli nobiliari storicamente nulli riconosciuti in via incidentale da lodi arbitrali convalidati da tribunali ordinari italiani, i quali pur essendo formalmente menzionati in decisioni arbitrali e ratificati ai sensi della Convenzione di New York del 1958 (sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri), sono in realtà privi di legittimità storica e giuridica in Italia. Tali titoli risultano, quindi, anticostituzionali rispetto all’ordinamento italiano, in quanto contrastano con i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Contesto Normativo e Giuridico

1. Abolizione della Nobiltà in Italia:

• Con l’entrata in vigore della Costituzione Italiana del 1948, la nobiltà è stata abolita come istituzione giuridica (articolo 3 e Disposizioni Transitorie e Finali, art. XIV).

• I titoli nobiliari storicamente legittimi sopravvivono esclusivamente come riconoscimento culturale e tradizionale, ma senza alcun valore legale.

2. Lodi Arbitrali e Convenzione di New York:

• La Convenzione di New York (1958) regola il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri, imponendo agli Stati membri di dare esecuzione ai lodi arbitrali conformi alle leggi locali.

• In Italia, i lodi arbitrali possono essere riconosciuti e resi esecutivi dai tribunali ordinari, anche qualora facciano riferimento a titoli nobiliari privi di fondamento storico.

3. Riconoscimento in via incidentale:

• I tribunali italiani possono convalidare i lodi arbitrali solo per gli effetti patrimoniali o contrattuali associati ai titoli nobiliari (ad esempio, diritti su beni ereditari), senza però attribuire una validità legale o storica ai titoli stessi.

• Tale riconoscimento non implica una legittimazione del titolo in sé, ma serve solo a risolvere controversie private.

4. Anticostituzionalità:

• Qualsiasi decisione che conferisca legittimità a titoli nobiliari, storicamente nulli o meno, violerebbe il principio di uguaglianza (art. 3) e le disposizioni costituzionali sulla nobiltà (art. XIV delle Disposizioni Transitorie).

• L’Italia, come stato membro della Convenzione di New York, non può riconoscere o eseguire lodi arbitrali che siano contrari all’ordine pubblico interno. In questo caso, il riconoscimento di titoli nobiliari privi di fondamento storico si pone in contrasto con i principi costituzionali italiani.

Caratteristiche dei Titoli Coinvolti:

1. Nullità Storica:

• I titoli in questione non sono mai stati conferiti da autorità legittime (monarchi, imperatori o autorità ecclesiastiche).

• Non esistono documenti o genealogie che possano autenticarne l’origine.

2. Riconoscimento Fittizio:

• Il riferimento a tali titoli in lodi arbitrali è spesso strumentale per risolvere controversie patrimoniali o contrattuali.

• La menzione del titolo non equivale a un riconoscimento storico o legale del medesimo.

3. Finalità:

• Spesso tali titoli vengono utilizzati per attribuire prestigio fittizio, giustificare diritti su beni o rivendicare posizioni di privilegio.

Implicazioni Giuridiche:

• Validità dei Lodi Arbitrali:

• I tribunali italiani, nel convalidare i lodi arbitrali, non legittimano i titoli, ma si limitano a riconoscere l’efficacia della decisione per quanto riguarda questioni economiche o patrimoniali.

• Incompatibilità con l’ordinamento italiano:

• Qualsiasi riconoscimento che dia valore a titoli nobiliari storicamente nulli si pone in contrasto con la Costituzione e con il principio di uguaglianza tra i cittadini.

ADDIZIONE TERZA

TITOLI PSEUDO NOBILIARI

Dichiariamo inoltre non essere ne doversi reputare Nobili tutti coloro che portano titoli pseudo-nobiliari, i quali sono appellativi nobiliari che, pur avendo una parvenza di autenticità, sono privi di fondamento legittimo, storico o giuridico. Questi titoli vengono spesso utilizzati in modo improprio per creare un’apparenza di nobiltà, ma non sono mai stati conferiti da autorità legittime né riconosciuti come validi da istituzioni statali o ecclesiastiche.

Caratteristiche dei titoli pseudo-nobiliari:

1. Parvenza di legittimità:

• I titoli pseudo-nobiliari spesso imitano quelli autentici, utilizzando denominazioni come “Conte”, “Duca”, “Marchese” o “Barone”.

• Possono riferirsi a territori reali o immaginari (es. “Duca di Monte Sole”, “Marchese del Lago Dorato”).

2. Mancanza di riconoscimento ufficiale:

• Non risultano conferiti da sovrani, principi o enti aventi diritto alla concessione di titoli nobiliari.

• Non sono mai stati registrati negli elenchi nobiliari ufficiali o in documenti storici autentici.

3. Origine discutibile:

• Possono derivare da autoattribuzione, falsificazione di documenti o acquisto da sedicenti “autorità” nobiliari.

• Spesso si collegano a ordini cavallereschi non riconosciuti o a tradizioni inventate.

4. Assenza di fondamento storico:

• Non esiste una genealogia o una storia documentata che colleghi il titolo a un casato nobile autentico.

• Talvolta sfruttano nomi di antichi territori o famiglie estinte per creare un’apparenza di autenticità.

5. Scopi principali:

• Utilizzati per ottenere prestigio sociale, credibilità o vantaggi economici.

• Talvolta associati a truffe, in cui vengono “venduti” a persone disposte a pagare per l’apparenza di nobiltà.

Esempi di titoli pseudo-nobiliari:

• “Principe di Atlantide” (territorio immaginario).

• “Conte di Casato Aurora” (casato inventato).

• Titoli venduti da ordini cavallereschi autoproclamati.

Differenze rispetto ai titoli di presunzione:

• I titoli pseudo-nobiliari spesso cercano di simulare una certa parvenza di legittimità, mentre i titoli di presunzione sono generalmente autoattribuiti senza nemmeno una finzione storica o giuridica.

• I titoli pseudo-nobiliari possono essere presentati con documenti falsi per ingannare, mentre quelli di presunzione sono più esplicitamente inventati.

ADDIZIONE QUARTA

TITOLI DI PRESUNZIONE NOBILIARE STORICAMENTE NULLI

Dichiariamo infine non essere ne doversi reputare Nobili tutti coloro che portano titoli di presunzione nobiliare storicamente nulli, i quali sono appellativi nobiliari autoattribuiti, non riconosciuti da autorità legittime o da organismi statali competenti. Tali titoli non hanno mai avuto un fondamento giuridico, una concessione ufficiale, né una trasmissione ereditaria legalmente valida. Si tratta quindi di titoli che mancano di qualsiasi valore storico o legittimità.

Caratteristiche principali:

1. Autoattribuzione: Sono creati o adottati arbitrariamente da individui o famiglie senza l’autorizzazione di un sovrano, di uno stato o di un’istituzione competente.

2. Mancanza di Riconoscimento Legale: Non sono riconosciuti da leggi nobiliari, decreti ufficiali o statuti di ordine cavalleresco.

3. Assenza di Fondamento Storico: Non esiste una documentazione storica che attesti il conferimento o l’uso tradizionale di tali titoli.

4. Inesistenza Giuridica: Non sono mai stati registrati presso autorità statali o ecclesiastiche competenti che ne possano attestare la validità.

5. Finalità: Spesso utilizzati per motivi di prestigio personale, per autocelebrazione o per scopi fraudolenti (es. vantaggi economici o sociali).

Esempi comuni:

• Titoli di fantasia: Es. “Marchese del Mare Infinito”, “Conte delle Terre Celesti”.

• Titoli usurpati: L’appropriazione di titoli appartenenti a famiglie o casati estinti senza legittima eredità.

• Pseudo-titoli di ordini cavallereschi non riconosciuti: Collegati a ordini autoproclamati privi di riconoscimento ufficiale da parte di Stati o Chiese.

Distinzione dai Titoli Nobiliari Riconosciuti

I titoli legittimi derivano da un conferimento ufficiale da parte di un’autorità sovrana o di un’entità riconosciuta come legittima, mentre quelli di presunzione sono privi di base legale e storica.