La Bolla di Pio V del 1569, data a Cosimo primo de’ Medici ed ai suoi successori diretti o agnati della famiglia Medici, prevede che la successione al titolo granducale avvenga secondo la cosiddetta “legge Salica”, cioè quella legge che consente alle famiglie regnanti o ex regnanti, come appunto sono i Medici, di consentire l’accesso o la pretesa al trono solo ai discendenti maschi.
Quando però, il 30 ottobre 1713, Ferdinando de’ Medici morì senza lasciare prole, il Granduca Cosimo III emanò il 26 Novembre 1713, con il pieno consenso del Senato Fiorentino, un “motu proprio” col quale chiamava la propria figlia Anna Maria Luisa, Elettrice Palatina, alla successione della Toscana in caso di morte senza eredi di Gian Gastone, fratello di Anna Maria Luisa
Tale atto fu confermato con ulteriore decreto Granducale da Cosimo III del 25 Ottobre 1723, con il quale veniva anche esplicitamente concesso alla futura granduchessa di Toscana, la facoltà di nominare ella stessa il proprio successore.
Nel caso della dinastia Medicea la qualifica di “primogenito” e di “Capo di nome e d’arme della Casa” è quindi regolata in modo esplicito anche da alcune disposizioni testamentarie di S.A. Anna Maria Luisa, Gran Principessa di Toscana e Granduchessa titolare. Ella stabilì in particolare che il ruolo di primogenito deve essere ricoperto dal discendente maschio più prossimo per agnazione alla estinta famiglia granducale discendente da Cosimo I°, a patto però che questi risieda tassativamente a Firenze con la casa aperta e con la propria famiglia.
L’obbligo di residenza Firenze è dunque un fattore determinante al fine di mantenere la primogenitura di Casa Medici e sempre le medesime disposizioni testamentarie prevedono che, nel caso che il capo designato abbandoni la Città, a lui succeda l’agnato maschio più prossimo successivo. Nell’eventualità infine che nessun Medici abiti più a Firenze, capo della Casa diverrà il primo che vi faccia ritorno, con tutta la sua linea in infinito, il che significa che nessun altro agnato di casa Medici, anche se più prossimo per agnazione alla linea granducale di Cosimo I°, potrà mai diventare capo della Casa fintanto che un discendente diretto o agnato del primo Medici che ha fatto ritorno in città resterà a vivere a Firenze
Matrimoni reali
Normalmente si distinguono tre tipi di matrimonio: tra pari (omogamici), cioè tra persone di uguale condizione; ipogamici, cioè contratti con una persona di condizione inferiore; e ipergamici, ovverosia contratti con una persona di condizione più elevata. Nel caso delle famiglie reali è difficile immaginare casi di matrimoni ipergamici, non riconoscendo per definizione nessuno al di sopra della condizione regia.
I matrimoni dei principi di Casa Medici avvenivano rigorosamente tra pari: questo uso, vera e propria legge consuetudinaria, era implicitamente sancito anche dalle leggi di successione della Casa Medici sopra citate.
Un principe di Casa Medici che sta per sposarsi quindi, deve tuttora obbligatoriamente ricevere l’assenso al matrimonio dal Capo della Casa, pena la perdita di tutti i diritti di successione. Nel caso di nozze fra principi che non siano state autorizzate, il Capo della Casa potrà decidere le sanzioni caso per caso, mentre nel caso di mancato assenso a un matrimonio diseguale (ad esempio, un principe e una persona non di sangue reale o di casa sovrana) era ed è tuttora prevista la decadenza automatica del principe contraente matrimonio e l’esclusione da qualsiasi titolo e diritto di successione per sé e per la sua discendenza.