Libri d’Oro della Nobiltà Toscana

Casati viventi o estinti dal 1474 ai tempi attuali

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CITTADINARIO MEDICEO DELLE FAMIGLIE GENTILIZIE DI FIRENZE”

( 1474-2024 )

A / B / C / D / E , F / H / I , L N , O / P , Q / R / S / T , U X Y W Z

LIBRO D’ORO MEDICEO DELLE CITTÀ NOBILI TOSCANE

(1750-2024)

Natura giuridica

Il Cittadinario Mediceo ufficiale delle famiglie gentilizie di Firenze non è un almanacco ma il registro ufficiale della Casa Granducale Medicea di Toscana che certifica la Nobiltà Civica o Gentilizia dei Casati ai sensi della Legge del 31/7/1750, tuttora valida e riconosciuta da S.A.R. il Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana quale regolamento della Nobiltà toscana Medicea.

Sono nobili agli effetti dell’attuale regolamento sia le famiglie iscritte al solo Cittadinario che un tempo furono considerate Nobili e godevano del titolo di “Nobile Gentiluomo”, sia quelle che a partire dal 1750 furono iscritte agli Libri d’Oro della Toscana con il titolo di “Nobile” o “Patrizio”, seguito dal nome di una di Città.

Ai sensi della Legge nobiliare del 31/7/1750 tutte le famiglie non iscritte al Cittadinario non sono considerate Nobili o Patrizie di Firenze.

Cenno storico

Il “Cittadinario fiorentino” è una monumentale opera manoscritta iniziata da Lorenzo il Magnifico nel 1470 la cui compilazione si è protratta ininterrottamente nel corso dei secoli fino al 1872; l’opera completa è formata da 12 volumi di circa 200 pagine ciascuno collocati presso l’Archivio di Stato di Firenze

Nel corso dei secoli furono annotati nel Cittadinario fiorentino i nomi di battesimo con patronimico di tutti i gentiluomini dei circa 3500 casati gentilizi toscani ammessi al rango gentilizio della Cittadinanza Fiorentina, essendo essi Nobili ammessi al governo degli uffici pubblici come Nobili Gentiluomini, oppure di Città.

Furono riportate nel Cittadinario fiorentino quasi tutte le date di nascita dei gentiluomini iscritti e ove esistenti anche i titoli cavallereschi, nobiliari e le cariche di governo ricoperte; accanto al nome dei Casati è indicato online fra parentesi il nome del Gonfalone di quartiere di loro residenza.

La attuale Casa Granducale Medicea di Toscana ha realizzato una copia anastatica Granducale recente del secondo volume del Cittadinario fiorentino del quartiere di San Giovanni (1600-1872) nella quale vengono tuttora annotati dalla Cancelleria della Corona i nomi dei discendenti delle famiglie Gentilizie storiche, oppure i nomi dei nuovi Casati che possiedono un titolo nobiliare o gentilizio riconosciuto oppure concesso da S.A.R. Il Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana.

Ammissione di nuovi Casati

Con decreto 24 Luglio 2023 l’accesso al rango nobiliare della Cittadinanza Gentilizia di Firenze è stato esteso da S.A.R. il Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana ai Casati Nobili, Patrizi e di Distinta Civiltà ovunque residenti in Italia.

L’ammissione al Cittadinario fiorentino e al rango Gentilizio sono regolate in via amministrativa dall’attuale Regolamento di iscrizione agli Albi Medicei del 20 Luglio 2023 e in via di diritto nobiliare dalla storica legge sopra la Nobiltà e Cittadinanza in Toscana del 31 Luglio 1750 , ripristinata integralmente da S.A.R. il Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana quale regolamento araldico della attuale Nobiltà Toscana Medicea.

L’ammissione di un nuovo Casato può avvenire con decreto Granducale “di Grazia” emesso da S.A.R. il Granduca, oppure con decreto Magistrale “di Giustizia” , emesso dal presidente della Deputazione sopra la Nobiltà e Cittadinanza in conformità con le disposizioni della legge nobiliare del 31/7/1750.

Nel caso invece che il Casato sia stato ammesso con decreto di Giustizia, ovvero che il Casato ammesso possieda tutti i requisiti nobilitanti richiesti dalla legge del 1750, la descrizione della nobiltà generosa del Casato inizia dal Capostipite Nobile che per primo abbia goduto i cosiddetti “primi onori” (Nobile di Città), oppure fosse atto ad aver tutti gli ordini delle Città, fuori che il primo (Nobile Gentiluomo).

Requisiti di ammissione

Art.1 Riconosciamo Nobili esser tutti quelli che posseggono o hanno posseduto feudi nobili, e tutti quelli che sono ammessi agli ordini nobili, o hanno ottenuto la nobiltà pei diplomi nostri o de’ nostri antecessori, e finalmente la maggior parte di quelli che hanno goduto o sono abili a godere presentemente il primo e più distinto onore* delle Città nobili loro patrie, e per Nobili Gentiluomini tutti quelli che sono atti ad aver tutti gli ordini delle Città fuori che il primo.**

* (primo onore): il più alto e prestigioso riconoscimento o carica nelle città nobili che un tempo fosse riservato alla classe dei Nobili di Città.

**(atti ad avere tutti gli altri ordini fuor che il primo):  idoneità o capacità a ricoprire oppure ad ottenere, per censo, condizioni di nascita, costumi di vita nobiliari o dottorati, i seguenti ruoli o incarichi riguardanti): i vari “ordini” della città , ovvero le diverse classi sociali, funzioni politiche, o ruoli amministrativi che un tempo erano riservati alla classe dei Nobili Gentiluomini (detta anche “Cittadinanza”). 

Art.7. Tutte le soprannominate famiglie e persone comandiamo che siano ammesse alle rispettive classi dei Patrizj, e dei nobili, purchè mantengano presentemente col dovuto splendore la nobiltà loro trasmessa dai loro antenati, escluse assolutamente quelle che hanno derogato alla medesima per l’esercizio di arti vili, o per qualsivoglia altra causa di cui si faccia menzione più sotto all’Art. della perdita della nobiltà. (S 31. segg.) (d. Art. 7.)

Art.8. Delle famiglie e persone ammesse da 50. anni in qua ai primi onori delle Città soprannominate non intendiamo riconoscere per nobili, e perciò ordiniamo che non si registrino nella classe della nobiltà, se non quelle, che, acquistatovi il domicilio, ed imparentatesi nobilmente, posseggono nel comune delle medesime Città , o altrove, tanti effetti e beni da poterne colle rendite viver decorosamente, e stabilire in tal forma la nobiltà nuovamente acquistata, o che ne abbiano ottenuto o ne otterranno da noi una special grazia. 

Criteri aggiuntivi per individuare lo status nobiliare della famiglia:

1) uso pubblico dello stemma gentilizio;
2) possesso di altare di giuspatronato in chiesa;
3) privilegio di oratorio privato in casa;
4) funerali more nobilium (se indicato sull’atto di morte);
5) ammissione in Ordini cavallereschi nobiliari, come quarto di altra famiglia (madre, o ava paterna, o ava materna del cavaliere ammesso);
6) professione religiosa in Monasteri riservati alla nobiltà;
7) vestizione in Confraternite laicali riservate alla nobiltà, oppure ammissioni in Accademie riservate ai Nobili
8) ecclesiastici della famiglia che siano stati Vescovi, Abati mitrati, Vicari Generali, Canonici di Capitoli Cattedrali;
9) lauree dottorali (particolarmente in legge);
10) sepoltura gentilizia in chiesa.

Ordini al merito riconosciuti

Ai fini dell’ammissione di Grazia nella classe dei Nobili Gentiluomini è considerato titolo nobilitante il conferimento di una onorificenza da parte di un Ordine al Merito riconosciuto dalla Casa Granducale Medicea di Toscana, fatti comunque salvi gli altri requisiti richiesti dalla Legge 31/7/1750.

Titoli Nobiliari Esteri concessi a Cittadini Italiani.

Ai sensi dell’art. 22 della legge nobiliare toscana del 31/7/1750 i Titoli Nobiliari concessi a Cittadini Italiani da Case Sovrane di Stati Esteri regnanti, oppure da Case ex regnanti non debellate, possono essere menzionati nel Cittadinario fiorentino, oppure utilizzati come prova di ammissione, soltanto previo riconoscimento dei medesimi da parte da S.A.R. il Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana con apposito decreto Granducale.

Inammissibilità di Titoli riconosciuti da Tribunali arbitrali oppure Ordinari.

Analogamente a quanto sopra, ai sensi dell’art. 24 della suddetta Legge nobiliare toscana non possono essere utilizzati come prova di Nobiltà ne essere menzionati nel Cittadinario Fiorentino, i titoli onorifici storicamente nulli impropriamente detti “nobiliari” o “Cavallereschi” concessi da cosiddette “Case Sovrane” riconosciute da Tribunali italiani su basi incostituzionali per la Repubblica Italiana e prive di fondamento storico per la tradizione Nobiliare.

Si tratta in particolare di quei titoli concessi da privati Cittadini che abbiano ricostituito in qualunque modo delle cosiddette “Case Sovrane”, riconosciute come tali in via incidentale tramite un lodo arbitrale basato su una clausola compromissoria priva di fondamento storico e successivamente convalidato da un Tribunale ordinario della Repubblica Italiana ai sensi della convenzione di New York del 1958, oppure riconosciute direttamente da un Tribunale ordinario Repubblicano, sempre in via incidentale e non sostanziale.

Richieste di ammissione.

L’inserimento di nuovi Casati Gentilizi nel Cittadinario, nei Libri d’Oro delle Città Nobili Toscane oppure nell’Ordine di Santo Stefano P.M. avviene per cooptazione; eventuali suppliche di ascrizione per grazia o per giustizia possono comunque essere inviate a Sua Altezza il Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana tramite mail alla Segreteria generale della Casa Granducale Medicea di Toscana info@de-medici.com, oppure spedite per posta ordinaria in Viale Belfiore 10, 50144 Firenze.

Tutte le suppliche devono essere inizialmente solo motivate e successivamente, qualora esse siano state accettate, devono devono essere integrate inviando documentazione idonea a dimostrare la condizione e/o la professione dell’insignito, quella del Padre e dell’Avo paterno, nonché la congruità del patrimonio del petente e la sua affidabilità.

Si avverte che non saranno rilasciate via mail o telefonicamente a sconosciuti informazioni generiche riguardanti le modalità di iscrizione al Cittadinario o all’Ordine di Santo Stefano P.M.

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