Atto di memoria storica

DEI DIRITTI DINASTICI SPETTANTI DE JURE A S.A.R. IL GRANDUCA OTTAVIANO DE’ MEDICI DI TOSCANA DI OTTAJANO

In ossequio alla verità storica e giuridica che governa le legittime pretese della Casa de’ Medici di Ottajano, si redige il presente atto di memoria, volto a ribadire i diritti de jure spettanti a S.A.R. il Granduca Ottaviano de’ Medici di Toscana di Ottajano, quale erede agnatico collaterale della Sovrana Casa de’ Medici.

Premessa normativa

La XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce:
«I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome…»
Essa, tuttavia, non estingue i diritti storici e dinastici fondati su atti sovrani di diritto internazionale e canonico, come la Bolla Papale di Papa Pio V del 27 agosto 1569, tuttora valida erga omnes, che conferì il Granducato di Toscana a Cosimo I de’ Medici e ai suoi successori diretti o agnati collaterali in infinito.

Ne consegue che, pur mancando il riconoscimento ufficiale dei titoli da parte della Repubblica Italiana, resta integro il diritto all’uso dei predicati “di Toscana” e “di Ottajano” nel cognome de’ Medici di Toscana di Ottajano.

Fondamento storico-giuridico dei diritti

In data 1710, il Granduca Cosimo III de’ Medici, constatata la prossima estinzione della linea primogenita della sua famiglia, riconobbe il Principe Giuseppe II de’ Medici di Ottajano come Principe di Toscana, in qualità di parente agnatico collaterale più prossimo, in conformità a quanto disposto:

  • dal Lodo di Carlo V (1532),
  • dalla Bolla Papale di Papa Pio V (1569),
  • dalla Bolla Imperiale di Massimiliano II (1576).

Tale riconoscimento, documentato dai rapporti diplomatici dell’ambasciatore francese de Gergy, costituì il presupposto formale della legittima pretesa successoria della Casa di Ottajano.

Il Trattato di Londra del 1718 e il ritorno dell’alto dominio imperiale

Durante le trattative diplomatiche culminate nel Trattato di Londra del 2 agosto 1718, la violazione, da parte del Senato fiorentino, delle norme di successione dinastica previste dal Lodo di Carlo V — in particolare, la mancata osservanza dell’obbligo di successione a favore degli agnati maschi collaterali della Casa de’ Medici — fu riconosciuta come fondamento giuridico sufficiente per l’Imperatore Carlo VI per rivendicare e riacquisire il pieno alto dominio imperiale sulla Repubblica di Firenze.

Tale alto dominio, al quale l’Impero aveva formalmente rinunciato nel 1532 in favore del Duca Alessandro de’ Medici e dei suoi successori, fu così ripristinato de iure, in quanto le condizioni stabilite nel Lodo di concessione erano venute meno.

In virtù di questo principio, l’Imperatore poté legittimamente intervenire nelle sorti del Granducato di Toscana e riorientarne la successione secondo i propri interessi dinastici e politici.

Riconoscimenti internazionali

Il Reggente di Francia Filippo II d’Orléans, gli altri sovrani della Quadruplice Alleanza (Francia, Inghilterra, Olanda e Impero), resi edotti dai documenti diplomatici presentati della Diplomazia francese, riconobbero il Principe Giuseppe II de’ Medici di Toscana come erede legittimo al Granducato, così come è attestato, sia esplicitamente che implicitamente, dalla relazione diplomatica di Yves de Saint-Prest redatta nel 1717, oggi conservata presso l’Archivio del Ministero francese degli Affari Esteri, oltre che da due corposi documenti rimasti finora sconosciuti e ritrovati di recente presso l’Archivio di Stato di Firenze, i quali verranno presto pubblicati e resi noti al pubblico durante un convegno che si terrà a Firenze presumibilmente nell’autunno del 2025.

Nel decreto imperiale del 12 giugno 1720, firmato in Lussemburgo e conservato nel Regio Archivio di Corte e nell’Archivio Civico di Cagliari, l’Imperatore Carlo VI riconobbe formalmente Giuseppe II come Principe di Toscana, nominandolo Ministro Plenipotenziario Imperiale per la cessione della Sardegna ai Savoia.

Persistenza della rivendicazione dinastica

Nonostante la definitiva assegnazione della Toscana alla Casa d’Asburgo-Lorena nel 1735, come parte delle condizioni della Guerra di successione polacca, Giuseppe II de’ Medici — e dopo di lui i suoi discendenti — non rinunciarono mai ai loro diritti de jure sulla Toscana, fondati sulla validità della Bolla Papale di Papa Pio V.

La loro posizione fu riconosciuta in più fasi storiche anche dal Regno di Napoli e quello delle Due Sicilie, come dimostrano i documenti di Stato redatti e firmati da Luigi de’Medici di Toscana dei Principi di Ottajano, in qualità di primo Ministro del Regno e di altri titoli.

La situazione attuale

In epoca contemporanea, sebbene la Repubblica Italiana non riconosca i titoli nobiliari, consente l’uso del predicato “di Toscana” e “di Ottajano” nel cognome de’ Medici di Toscana di Ottajano, spettante esclusivamente ai legittimi discendenti del ramo principale rappresentato da S.A.R. il Granduca Ottaviano de’ Medici di Toscana di Ottajano.

Precisazione genealogica

Si precisa altresì che il ramo cui appartiene Giuliano de’ Medici (n. 1974), talora erroneamente indicato come “primogenito”, si distaccò dal ramo principale già nel 1774.
Successivamente, tutti i membri di questo ramo persero il rango nobiliare per aver contratto alcuni matrimoni in violazione dell’articolo 12 del Dispaccio Reale del 20 dicembre 1800, il quale vietava ai nobili unioni definite dalla legge stessa come “indegne e indecenti”, sotto pena della perdita della nobiltà per se e per i propri discendenti.
In conseguenza di tali violazioni, i vari membri del ramo furono rimossi dagli elenchi nobiliari ufficiali del Regno delle Due Sicilie né, successivamente, iscritti in quelli del Regno d’Italia dopo il 1869, anno di fondazione della Consulta Araldica.

Conclusione

Si ribadisce, pertanto, in forza del diritto storico, dinastico e morale, la piena legittimità de jure di S.A.R. il Granduca Ottaviano de’ Medici di Toscana di Ottajano quale erede e continuatore della sovranità granducale toscana secondo le norme stabilite e mai abrogate dai supremi atti imperiali e pontifici.

Dato in Firenze il 27 Aprile 2025 da S.A.R. Ottaviano de’Medici di Toscana di Ottajano

per memoria e per giustizia,
in omaggio alla verità storica e alla continuità del diritto dinastico.