“Nella reverente memoria”

“BOLLA GRANDUCALE DI PROTESTA E NOMINA DEL GRANDUCATO A STATO NAZIONALE “DE JURE” DEL GRANDUCA DI TOSCANA

OTTAVIANO de’MEDICI di TOSCANA

(per Grazia di Dio Granduca di Toscana Titolare, ECC)

Nella reverente memoria di S.A.R. Gian Gastone I de’ Medici, Granduca di Toscana, il quale morì al mondo senza discendenza, in ossequio alle disposizioni contenute nella Bolla del Sommo Pontefice Pio V del 27 agosto 1569, ove la Sede apostolica dispone che nel caso la linea patrilineare da S.A. il Granduca Cosimo I si estinguesse il Trono Granducale, con tutti i diritti e doveri annessi, sia trasferito in infinito per linea di primogenitura al parente più prossimo della Storica Casa Medicea di Toscana , in considerazione del testamento di agnazione fatto nel 1739 con piena potestà da S.A.E. Anna Maria Luisa de’ Medici Nobilissima Elettrice Palatina designata nel 1713 dal Senato fiorentino e dal Granduca Cosimo III alla successione sul Trono Granducale di Toscana, la quale stabilì che la primogenitura dinastica della Casa Medici spetti pro-tempore al suo parente più prossimo agnato in infinito nella condizione che egli sia residente stabilmente a Firenze; tenuto conto della più prossima vicinanza del ramo dei Medici di Ottajano al ramo Granducale, tenuto altresì conto che spetti a Noi detta primogenitura quale membro Primogenito del ramo ultrogenito di Toscana, tenuto conto del fatto dell’ unicità particolare della nostra stabile residenza a Firenze ed avendone in particolare la connessa dignità, sapendo che essa spetta al nostro onore e al nostro giudizio secondo il magnifico esempio dei nostri Progenitori, considerate infine le nostre cariche effettive di Granduca Capitolare dell’Ordine Civico Medico, associazione di fatto in base al cui statuto e delega è nostra facoltà concedere e rinnovare i titoli nobiliari e i titoli civici, come pure gli incarichi e le qualifiche stabiliti dallo statuto medesimo. Da tutto ciò premesso, non avendo Noi mai rinunciato e nemmeno  alcun Granduca o Granduchessa Nostro predecessore ai diritti dinastici spettanti alla Casa Granducale Medicea di Toscana in virtù della Bolla  di concessione del Granducato di Toscana ancora valida data dal Papa Pio V° il 27 Agosto 1569 a Cosimo 1° de’Medici in epigrafe definita,avendo Noi preso atto che la Casa di Casa Asburgo Lorena ha abdicato nel 1870 i propri diritti dinastici sulla Toscana in favore dell’Imperatore a seguito della propria fuga da Firenze del 27 Aprile 1859, avendo Noi inoltre  preso atto che il medesimo Imperatore a propria volta è stato debellato nel 1961 di tutti i propri Diritti Dinastici avendo Egli assecondato le  leggi anti asburgiche proclamate della Repubblica austriaca, avendo inoltre Noi preso atto che dopo la predetta fuga dalla Toscana del 1859 da parte della Casa di Asburgo Lorena, fu richiesto al Popolo Toscano tutto di scegliere con il plebiscitario del 11 e 12 aprile 1860   se costituire un nuovo regno mediante l’«unione alla Corona di Re Vittorio Emanuele» oppure se rimanere un «Regno separato», considerando inoltre che, data la scelta in favore dell’Unione venne quindi costituito un regno unito di Italia mediante l’unione dello Stato del Granducato di Toscana e quello del  Regno di Sardegna, unione quindi non annessione della Toscana alla Sardegna o all’Italia, considerando inoltre che gli altri stati Italiani, in virtù di una diversa formula del quesito, furono invece annessi e non uniti al Regno d’Italia,  avendo inoltre Noi preso atto che a seguito della promulgazione del Regno di Italia lo Statuto Monarchico Albertino del 4 marzo 1848 venne esteso indistintamente nel 1861 sia agli Stati uniti che a quelli annessi al Regno, ricordando inoltre che in Toscana detto  Statuto Albertino subentrò allo Statuto fondamentale del Granducato di Toscana del 15 Febbraio 1848 promulgato dal Granduca Leopoldo 2° di Asburgo Lorena in sostituzione del secolare Ordinamento statale della Repubblica fiorentina del 27 Aprile 1532, di origine romana e natura squisitamente umanistica e Cristiana, ricordando inoltre Noi che detto Ordinamento della Repubblica Fiorentina contemplava come Capo della medesima Repubblica il Duca di Firenze e  Granduca di Toscana della Casa Medici pro tempore esistente; avendo Noi infine preso atto della formale rinuncia del quattro Febbraio 2002 alle pretese del Trono di Italia di tutti i membri della Casa Reale di Savoia,  avvenuta per “acquiescenza” in virtù della loro lettera di rassicurazione inviata al Parlamento Italiano poco prima a della discussione della legge costituzionale che avrebbe eventualmente consentito agli Eredi maschi al trono d’Italia di rientrare in Italia dall’esilio, ricordando Noi che in base al diritto internazionale e alla dottrina giuridica in materia, nel 2002 detto Regno Unito era ancora considerato come Entità Sovrana de jure priva di territorio ed essendo Noi certamente consapevoli che il Regno Unito di Italia si è disciolto de jure solo a seguito della suddetta lettera sabauda di rinuncia al trono, essendo infine  Noi  certi che contestualmente alla cessazione delle pretese al trono sabaude sono decadute “de jure” anche le prerogative  sovrane fondamentali per l’esistenza dello Statuto Albertino del 1848; ricordando che detto Statuto Alnertino, per progressiva volontà della Casa di Savoia, ha costituito e costituisce tuttora la base fondante e fondamentale della Carta Costituzionale dello Stato Italiano; essendo inoltre Noi certi che cadendo “de jure” le essenziali fondamenta di natura sovrana e quindi di origine divina dello statuto Albertino, sono decadute “de facto” anche le stesse fondamenta di natura sovrana e quindi di origine divina della attuale Costituzione Italiana, le quali che permanevano fino al 2002 per mancata “debellatio” della Casa Sovrana; constatando quindi Noi che la attuale Costituzione della Repubblica Italiana è costituita ora de facto solo “per volontà della Nazione” e non più “per Grazia di Dio e per Volontà della Nazione”,   ricordando inoltre Noi a riprova di quanto sopra affermato in merito alla continuità costituzionale rispetto allo statuto Albertino, che scelta referendaria del 1946 fra Monarchia e Repubblica circoscriveva solo le modalità di individuazione del capo dello Stato, che sarebbero state successivamente disciplinate dall’Assemblea costituente come stabilito nel D.l.l. n. 9883 e ricordando che la differenza giuridica riscontrabile tra le due opzioni aveva a che vedere solo con il fatto che il capo dello Stato sarebbe stato eletto in uno Stato repubblicano, mentre il re sarebbe stato tale per nascita o diritto di famiglia; avendo inoltre Noi preso atto che nonostante lo scioglimento di detta Unione costituenti il Regno Unito di Italia, il territorio Granducale di Toscana è rimasto uno e indivisibile per giurisdizione e per estensione con quello di detto Regno e ciò a riprova ulteriore della attuale durevolezza della Costituzione Albertina del 1848 in base alle quale detto Regno d’Italia fu costituito; volendo infine Noi diffondere presso il popolo Granducale Mediceo d’Italia i valori filosofici e sociali del nuovo Umanesimo Mediceo e ciò allo scopo di ripristinare l’equilibrio naturale fra individuo e genere umano e fra genere umano e ambiente, ora profondamente alterato dall’individualismo moderno nato a seguito del concetto filosofico illuminista di “autonomia della ragione”; inoltre

affermando  Noi nel manifesto del Nuovo Umanesimo Mediceo che l’attuale individualismo di natura giusnaturalistico-liberale, che costituiva la base dello Statuto Albertino del 1848, sia nato dall’uso prevalente del valore umano della Ragione, intesa come la capacità di distinguere e ordinare, rispetto alla pratica degli altri valori umani fondamentali per la vita civile che sono la “Bellezza”, la “Libertas”, la “Nobilitas” e l’”Humanitas”,

– sostenendo la naturalità per il genere umano, e quindi anche la necessità, che ciascun individuo concorra insieme agli altri individui al raggiungimento del benessere e della salute sia propria che del genere umano;

-ricusando e condannando il concetto filosofico  illuminista di “autonomia della Ragione”, da cui è derivato l’attuale  individualismo filosofico di concezione giusnaturalistico-liberale che caratterizzava in tutto o in parte lo Statuto Albertino e parimenti anche i principi fondamentali, nonchè di diritti e doveri previsti dalla Costituzione della Repubblica Italiana;

-ricusando e condannando quindi anche  l’attuale individualismo filosofico di concezione giusnaturalistico-liberale, secondo cui il singolo, in quanto persona, ha un valore assoluto, prima e indipendentemente dai rapporti di interazione con i suoi simili;

– ricusando inoltre la prospettiva  giusnaturalistico-liberale, secondo cui il singolo individuo è superiore alla società di cui entra a far parte e lo Stato è solo il risultato di un accordo o contratto stipulato fra i singoli individui;

-visto l’attuale declino generale della civiltà umanistica e del benessere socio-economico del Popolo Granducale Mediceo dovuto soprattutto alla innaturalità’ per la natura umana, e quindi anche alla dannosità, dell’Ordinamento e dei principi costituzionali dei paesi mondiali dominanti, basati sull’individualismo filosofico di tipo giusnaturalistico-liberale;

– sostenendo infine Noi la necessità in questi tempi di una riaffermazione universale  dell’antica concezione filosofica di governo, basata sulla concezione Umanistica  rinascimentale Medicea secondo cui lo Stato deve sempre comportarsi in modo paternalistico ponendo  l’interesse per l’Uomo come individuo, e per i valori della Persona Umana, sempre al centro delle proprie decisioni amministrative e di governo;

Essendo consapevoli che costituisce il Popolo Granducale Mediceo il complesso degli individui di uno stesso paese che provando spontaneamente stima, rispetto e ammirazione verso la Casa Granducale Medicea di Toscana, le sue Opere e i suoi attuali rappresentanti, si è già recato oppure intende recarsi a Firenze e in Toscana nel corso della propria vita.

Essendo inoltre consapevoli che i sondaggi effettuati dagli operatori turistici stimano che circa 300 milioni di persone desidererebbero visitare in futuro la Città di Firenze, attratti principalmente dal fascino della storia, dell’arte e della cultura riferibili alla Dinastia Medicea; la stampa periodica ha inoltre riportato spesso la notizia che negli ultimi venti anni la Città di Firenze sia stata visitata da altri 240 milioni di visitatori provenienti da ogni parte del mondo, con una media di circa 12 milioni di persone per anno.

Essendo pertanto certi che nel mondo vi siano in totale almeno 500/600 milioni di persone che provando spontaneamente rispetto, stima e ammirazione verso la Casa Granducale Medicea di Toscana, le sue Opere e i suoi attuali rappresentanti, si sono recate oppure intendo recarsi a Firenze durante la propria vita;

Essendo infine a Noi noto che alcune fonti statistiche  affermano infine che la Dinastia Medicea sia nel novero delle 10 famiglie più conosciute al mondo; pertanto, oltre ai predetti 600 milioni di persone,possiamo tranquillamente affermare che vi sia nel mondo un numero immenso e incalcolabile di persone le quali, pur non desiderando o non potendo venire a Firenze, conoscono e rispettano comunque il nome della Dinastia Medicea.

-ritenendo quindi Noi doveroso e necessario che la Corona Granducale Medicea di Toscana, riconosciuta come Stato Sovrano “de Jure” ai sensi del diritto internazionale e della teoria dichiarativa dello Stato, si faccia d’ora in poi universalmente carico del Governo Umanistico del Popolo Granducale Mediceo in epigrafe definito, seguendo l’antica concezione Umanistica Medicea di governo dello Stato.

Da tutto ciò ulteriormente premesso,

Noi Ottaviano de’Medici di Toscana, per grazia di Dio Granduca di Toscana Titolare,ECC, seguendo la protesta del Granduca di Toscana Nostro Avo Gian Gastone de’Medici, così come quella del Granduca di Toscana Titolare Nostro Avo Giuseppe de’Medici di Ottajano, abbiamo protestato e protestiamo per l’usurpazione della Sovranità Granducale Medicea, così come costituiamo nominiamo, eleviamo e proclamiamo  il Granducato di Toscana “Stato Nazionale del Granduca di Toscana”, con la qualifica di Stato Sovrano “de jure”(privo di territorio) e lo sottoponiamo alla Nostre prerogative Sovrane di Jus Imperi, Jus Gladi, Jus Honorum e Jus Maestatis sopra il Popolo Granducale Mediceo, secondo gli  Ordinamenti del 27 aprile 1532 della Civilissima Repubblica Fiorentina attualizzati e le  norme attualizzate delle Leggi Granducali nelle raccolte dell’Archivio di Stato di Firenze (1532 – 1737).

Parimenti richiamiamo in uso, rimettiamo in vigore e ristabiliamo, sopra il Popolo Granducale Mediceo consenziente dell’Italia tutta, il secolare Ordinamento Civico Mediceo della Repubblica Fiorentina nella sua forma originale prevista dagli ordinamenti del 27 aprile 1532, così come  richiamiamo in uso, rimettiamo in vigore, ristabiliamo e ci riserviamo di attualizzare alle esigenze del presente le norme di tutte Leggi Granducali nelle raccolte dell’Archivio di Stato di Firenze (1532 – 1737).

Solennemente dichiariamo che il territorio spettante ora “de jure” allo Stato Nazionale del Granduca di Toscana, pur formando esso parte unica integrante e indivisibile con  quello intero dell’ex Regno Unito di Italia, è rimasto il medesimo definito dai confini storici del Granducato di Toscana spettante alla Nostra Sovranità in epigrafe definita.

Stabiliamo infine che per soccorrere ad attività, interessi e bisogni  del Popolo Granducale Mediceo , ovunque presente numerosissimo in Italia, e nel rispetto del principio di unità nazionale all’interno della penisola Italiana, il territorio spettante allo Stato Nazionale del Granduca di Toscana non potrà costituire uno stato separato dall’attuale unione repubblicana degli altri Stati cosiddetti pre-unitari ma potrà e dovrà invece mantenere in futuro la propria sovranità all’interno di una unione federativa di qualunque origine o natura giuridica.   

Firmato di sua propria mano

Da SAS il Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana