MODALITA’ DI ADESIONE
Art.1) Adesione alla Casa granducale de’Medici di Toscana e/o al Priorato della Comunità Granducale Medicea
La richiesta di adesione può essere presentata per iscritto alla cancelleria dell’Ordine Civico Mediceo (info@de-medici.com) tramite apposito modulo, oppure può essere presentata on-line tramite il sito www.de-medici.com.
L’adesione è valida e la quota di iscrizione annuale all’Associazione Internazionale Medicea interamente dovuta, qualora il candidato abbia confermato la propria volontà di aderire in uno dei seguenti modi:
- presentando l’apposito modulo sottoscritto alla Cancelleria dell’Ordine
- confermando verbalmente la propria volontà a Sua Altezza Serenissima il Granduca nel corso di una udienza personale o telefonica.
- Al momento dell’iscrizione on-line
Le persone iscritte all’indice speciale degli indesiderabili non possono iscriversi.
Art.2) Periodo di validità dell’adesione
L’adesione ha durata di un anno solare dal 25 Marzo “Ab Incanatione” (Capodanno fiorentino) al 24 Marzo dell’ “anno domini” succesivo ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo dimissioni da inviarsi entro 60 giorni dalla scadenza annuale prevista.
La qualifica di membro effettivo dellA Comunità Granducale Medicea si perde quindi solo inviando ai predetti lettera di dimissioni e non semplicemente smettendo di pagare la quota associativa all’Associazione Internazionale Medicea per l’iscrizione ad un Albo Mediceo di cui ai punti precedenti.
DIMISSIONI
Art.3) Lettera di dimissioni
La richiesta di dimissioni deve essere sempre effettuata e motivata per iscritto.
La richiesta va inviata alla Cancelleria dell’Ordine in Borgo Santi Apostoli 12 -50123 Firenze, tramite lettera raccomandata spedita entro 60 giorni dalla scadenza del periodo di validità annuale dell’iscrizione (25/03) ed accompagnata dalla copia originale di tutti i Diplomi di concessione di titoli Civici ed eventualmente anche onorifici che in ogni tempo furono concessi al dimissionario.
Art. 4) Dimissioni per giusta causa
Sono considerate “giusta causa” e quindi onorevoli, le seguenti motivazioni:
- insorgenza di grave malattia o di stato di anzianità che determinano inabilità permanente parziale o totale alla vita di relazione;
- dispensa granducale;
- gravi motivi professionali o familiari che impediscono permanentemente di presenziare alle attività alla Comunità Granducale Medicea.
Le dimissioni per giusta causa comportano:
- la cancellazione dai ruoli “ab incarnatione” successivo a quello di accettazione delle dimissioni.
- la perdita di tutti i propri titoli civici riferiti alle cariche rivestite dal dimissionario.
- l’obbligo di restituzione di tutti i Diplomi di concessione di titoli civici.
- l’obbligo di mantenere l’iscrizione propri titoli nobiliari oppure onorifici nei relativi Albi Medicei.
RADIAZIONE
Art. 5) Radiazione
Si incorre nel provvedimento di radiazione nei seguenti casi:
1) Irriverenza verso la Corona Granducale di Toscana, i suoi membri, i suoi organi oppure le sue Istituzioni.
2) Grave inadempienza di servizio nell’ambito delle corporazioni della Civiltà Medicea oppure delle Istituzioni Granducali;
4) Insubordinazione verso i propri superiori commessa da parte di membri delle Magistrature della Corona Granducale;
5) Lesa Maestà verso l’istituzione dello Stato del Granduca, inteso come Stato Sovrano de Jure , comprovata con Motu proprio granducale di accertamento della lesione
5) Mancata professione pubblica di Fede Civile da parte di un membro del Ceto Nobiliare, dopo che egli sia stato invitato per due volte consecutive ad intervenire alle relative cerimonie di professione di Fede alla Casa Granducale Medicea di Toscana;
6) Mancata professione pubblica di Fede Umanistica da parte di un membro di qualunque ceto, dopo che egli sia stato invitato per due volte consecutive ad intervenire alle cerimonie di professione di fede umanistica ai valori umani definiti;
7) Debito insoluto nei confronti della Casa Granducale;
8) Comportamento contraddittorio della parola data;
9) Dichiarazioni contraddittorie o non veritiere.
10) Condanne definitive per reati che escludono dall’eleggibilità alle cariche pubbliche nello Stato di propria residenza.
11) Infrazione da parte di una impresa di una delle regole prescritte dal regolamento Albo Mediceo delle antiche Arti e Mestieri.
ESPULSIONE DALLA COMUNITA’ GRANDUCALE MEDICEA
Art.6) Decreto Granducale di espulsione e di privazione dei titoli onorifici
La privazione dei titoli onorifici del Casato e/o l’espulsione dalla Comunità Granducale Medicea vengono promulgate congiuntamente oppure separatamente con decreto di S.A.R. il Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana, pubblicato on line a titolo di cronaca sul sito www.de-medici.com.
INAMMISSIBILITA’ E DIVIETI
Art.7) Indice degli indesiderabili
Sono inserite nell’ Indice degli indesiderabili coloro che in ogni tempo furono dichiarati indesiderabili da Sua Altezza il Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana con provvedimento granducale motu proprio; le persone presenti nell’ indice non possono:
- far parte della casa Granducale;
- avvicinarsi a meno di cento metri di distanza da Sua Altezza Reale il Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana;
- intrattenere contatti o rapporti professionali con membri della Comunità Granducale Medicea.
I motivi per cui una persona può essere dichiarata indesiderabile e iscritta all’indice sono i seguenti:
- Dichiarazioni contradditorie o non veritiere.
- Irriverenza verso la Corona Granducale di Toscana, i suoi membri, i suoi organi oppure le sue Istituzioni.
- Lesa Maestà decretata motu proprio da S.A.R. il Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana.
- Rifiuto irriverente o privo di giusta causa di un titolo onorifico offerto da S.A.R. il Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana di Ottajano.
- Condanne per delitti che causano l’ineleggibilità alle cariche politiche delle Istituzioni Legislative degli Stati di residenza dei membri del Popolo Granducale Mediceo.
- Radiazione dall’Albo d’Oro.
- Radiazione dall’Albo Priorale della Comunità Granducale Medicea
- Radiazione dall’Albo Mediceo delle antiche Arti e Mestieri
- Provvedimento di espulsione dalla Comunità Granducale Medicea
Art. 9) Corpo dei Nobili di Santo Stefano
Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche all’Ordine di Santo Stefano Papa e Martire.
Art. 10) Decorrenza del regolamento
Il presente regolamento è stato promulgato il 27 Gennaio 2020; esso annulla e sostituisce con effetto immediato il precedente regolamento emesso il primo Marzo 2019.