GIURISPRUDENZA
L’Ordinamento Civico Mediceo dello Stato del Granduca di Toscana, Stato Sovrano de Jure del Granduca di Toscana riconosciuto ai sensi della teoria dichiarativa dello Stato affermatasi nel Diritto Internazionale con la Convenzione di Montevideo del 1933, ha natura Civica e non Cavalleresca; non vengono consegnate onorificenze o distinzioni cavalleresche, ma solo Titoli gentilizi distintivi del proprio grado sociale.
NATURA PACIFICA
Lo Stato del Granduca di Toscana e l’Ordine Civico Mediceo hanno natura pacifica.
In particolare
- In merito all’ Art. 241. della Repubblica Italiana (Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato). – L’Ordine Civico Mediceo e lo Stato del Granduca di Toscana non compiono atti violenti diretti e idonei a sottoporre, in tutto o in parte, il territorio degli Stati di residenza del Popolo Granducale Mediceo alla Sovranità Granducale Medicea oppure a quella di Stati fra loro stranieri, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità degli Stati di residenza delle Comunità Granducali Medicee nazionali.
- In merito all’ Art. 270 del codice penale della Repubblica Italiana – (Associazioni sovversive). –L’Ordine Civico Mediceo e lo Stato del Granduca di Toscana non promuovono costituiscono, organizzano o dirigono nel territorio degli Stati di residenza del Popolo Granducale Mediceo, associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti in detti Stati, ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico di detti Stati.
- In merito all’ Art. 270 Bis del codice penale della Repubblica Italiana( Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico)- L ‘Ordine Civico mediceo e lo Stato del Granduca di Toscana non si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, nè promuovono, costituiscono e, organizzano attività di ogni genere diretta e idonea a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti negli stati di residenza del Popolo Granducale Mediceo, ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico di detti Stati.
- In merito all’ Art. 283. del Codice penale della Repubblica Italiana- (Attentato contro la Costituzione dello Stato). – L’Ordine Civico Mediceo e lo Stato del Granduca di Toscana non commettono, con atti violenti, fatti diretti e idonei a mutare la Costituzione degli Stati di residenza del Popolo Granducale Mediceo o la loro forma di governo.
- In merito all’ Art. 289. del Codice penale della Repubblica Italiana- (Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali). – L’Ordine Civico Mediceo e lo Stato del Granduca di Toscana non commettono atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente, l’esercizio delle funzioni, attribuzioni o prerogative conferite, dalle leggi nazionali degli stati di residenza del Popolo Granducale Mediceo, a:
- Presidenti della Repubbliche, Monarchi di Regni o a Governi nazionali
- Assemblee legislative o ad una di queste, o alle Corti costituzionali o alle assemblee regionali.
- In merito all’Art. 404. del Codice penale della Repubblica Italiana- (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose). L’Ordine Civico Mediceo e lo Stato del Granduca di Toscana, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, non offende nessuna confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, ovvero non commettono il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto di una confessione religiosa. L’Ordine Civico Mediceo e lo Stato del Granduca di Toscana, pubblicamente e intenzionalmente non distruggono, disperdono, deteriorano, rendono inservibili o imbrattano cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto di una confessione religiosa.
SEDI ISTITUZIONALI
L’Ordinamento Civico Mediceo non essendo un ente ma un ordinamento dinastico istituito dalla Casa Granducale Medicea di Toscana non ha una sede legale. Per il coordinamento della attività socio culturali promosse dalle Istituzioni dell’Ordinamento Civico Mediceo esiste una Segreteria Generale della Casa Casa Granducale Medicea di Toscana, che ha la propria sede operativa in Viale Belfiore 10, 50144 Firenze. (055 3241115), presso la sede dell’Associazione Internazionale Medicea.
L’organizzazione nel territorio in cui le Magistrature dell’Ordine Civico Mediceo eserciteranno la loro attività, in virtù di diritti o di convenzioni internazionali, potrà comprendere ulteriori sedi secondarie.