Il Principe Giuseppe de’Medici di Ottajano riconosciuto nel 1717 legittimo successore al Granducato di Toscana

Gli storici diritti dinastici sulla successione di Toscana tuttora spettanti ai de’Medici di Toscana di Ottajano erano ufficialmente riconosciuti dal Duca Filippo II d’Orleans, reggente di Francia durante la minorità di Luigi XV (1715-1723). Lo dimostra inequivocabilmente la relazione storico-giuridica del Capo dell’archivio diplomatico di Francia Yves de Sant Prest datata 1717 e custodita presso la biblioteca diplomatica del Ministero francese dell’Europa e degli Affari Esteri.

Questa autorevolissima relazione conferma infatti in modo inequivocabile che il 5° Principe di Ottajano Giuseppe de’Medici (1668-1743) aveva piena facoltà di succedere al Titolo di Duca della Repubblica di Firenze concesso nel 1532 dall’Imperatore Carlo V ad Alessandro de’Medici e che pertanto al medesimo Principe Giuseppe spettavano anche i diritti di successione ai titoli di Granduca e Principe di Toscana concessi nel 1569 dal Papa Pio V a Cosimo 1° de’Medici, sulla base dell’Ordine successorio previsto da detta bolla imperiale di Carlo V.

Questi titoli dinastici sono tuttora validi in base al diritto canonico e spettano al diretto discendente del Principe Giuseppe, S.A.R. il Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana di Ottajano, sia in virtù della Bolla suddetta e sia in virtù delle leggi di famiglia sancite nel testamento dell’Elettrice Palatina.

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MEMORIA DIPLOMATICA DIVULGATA AI PROPRI AMBASCIATORI DAL REGGENTE DEL TRONO DI FRANCIA FILIPPO II DI ORLEANS NELL’ANNO 1717 E RELATIVA AI DIVERSI DIRITTI CHE VARI PRINCIPI ED ALTRI AVREBBERO AVUTO SUGLI STATI POSSEDUTI DA COSIMO III, GRANDUCA DI TOSCANA, NEL CASO IN CUI LUI, IL PRINCIPE SUO FIGLIO E L’ELETTRICE PALATINA SUA FIGLIA FOSSERO MORTI SENZA FIGLI

Del Signor De Saint-Prest *

Conservata negli Archivi diplomatici del Ministero francese per l’Europa e gli affari esteri e divulgata in forma digitale in : Raccolta delle istruzioni impartite agli ambasciatori francesi. Tomo XIX: Firenze, Modena, Genova. Di Edouard Driault. Parigi: Félix Alcan, 1912. ( pagine da 91 a 124)  

*(Yves De Sant Prest fu nominato direttore dell’Archivio degli Affari Esteri nel 1682, nonché direttore dell’Accademia Politica creata presso questo ministero, al momento della sua fondazione nel 1710. Fu anche segretario dei comandi di Maria-Françoise di Borbone, duchessa d’Orleans, moglie del Reggente al Trono di Francia  Filippo II d’Orléans durante la minore età del Sovrano Luigi XV.)

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Dal testo originale in francese sono stati tradotti e trascritti qui di seguito soltanto i diritti dinastici sul Granducato spettanti ai rami agnati collaterali maschili dei Granduchi di Toscana, in particolare a quello dei Medici di Toscana di Ottajano,discendente per linea femminile anche da Lorenzo il Magnifico; la famiglia era rappresentata nel 1717 da Giuseppe de’Medici di Toscana di Ottajano, 5° Principe di Ottajano e Duca di Sarno da cui discende oggi per continuata linea mascolina S.A.R. il Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana di Ottajano (vedi anche sentenza Corte di Appello di Milano N.861/99).

Le motivazioni storiche che nel 1717 spinsero il Senato Fiorentino ad approvare la proclamazione dell’ Elettrice Palatina ad erede al trono Granducale in contrasto con le disposizioni successorie contenute nel Lodo Imperiale di Carlo V del 1532 , oltre nella Bolla Papale del Papa Pio V del 1569 ancora valida e in quella imperiale di Massimiliano II del 1576, saranno invece spiegate dettagliatamente dallo storico della Toscana Don Enrico Baccarini, Nobile di Firenze, in un volume di prossima pubblicazione contenente alcuni documenti storici inediti di eccezionale valore storico presenti nell’Archivio di Stato di Firenze.

Ci auguriamo quindi che la lettura di questo estratto in italiano sul nostro sito ed eventualmente anche quella del testo completo in lingua originale della relazione diplomatica presente sul sito del ministero degli esteri francese qui allegato, possano contribuire a fare una maggiore chiarezza sugli attuali diritti dinastici di S.A.R. il Granduca Ottaviano e della sua discendenza.

Traduzione dall’originale francese

….”ARTICOLO IV
Sull’origine e sui primi autori della casa de’ Medici.
L’opinione comune è che dall’anno mille i Medici furono signori del castello di Mugello situato nei pressi degli Appennini nel territorio di Firenze, trasferirono poi il loro domicilio in questa città dove furono tra le famiglie più popolari, tanto che mentre esisteva la Repubblica furono di questa casa tre gonfalonieri di giustizia e quasi cento priori delle Arti o signori. I primi ad assumere questi primi incarichi dello Stato furono Ardingo de Medici che fu uno dei signori nel 1291, 1295, 1307, 1313 e 1316, e gonfaloniere nel 1292 e 1307, e Guccio de Medici suo fratello che fu uno dei signori nel 1298, 1304, 1308 e 1315, e gonfaloniere nel 1298. Tralascio tutti gli altri per venire agli autori di quelli di cui dovrò parlare nel resto di quest’opera. Averardo de Medici II del nome, cugino di Ardingo e Guccio de Medici di cui ho or ora parlato, fu de’ signori nel 1309 e gonfaloniere nel 1314, e lasciò fra gli altri figli due figli cioè Chiarissimo che segue, e Giovenco, in latino Juvencus, autore del ramo da cui provenirono alcuni Medici rimasti a Firenze e i principi di Ottaiano che si stabilirono nel regno di Napoli e di cui parleremo infra, articolo xv.

Chiarissimo de Medici, primogenito di Averardo, fu padre di Averardo de Medici, II del nome, e nonno di Giovanni de Medici detto Bicci, il quale fu estremamente stimato ed amato dal popolo per il suo zelo per il bene dello Stato, della sua liberalità verso chi era nel bisogno e della sua modestia: pur non avendo mai ricercato alcuna dignità fu posto tra i signori nel 1402, 1408 e 1411, ed eletto gonfaloniere nel 1421; morì nel 1428 lasciando due figli Cosimo detto il Vecchio e il padre della patria, e Laurenzo detto il Vecchio.

Siccome coloro che vennero da questo Cosimo possedettero prima l’autorità principale e poi la sovranità in Firenze e si estinsero più di centottanta anni fa, la quale autorità sovrana passò poi a quelli del ramo discendente di Lorenzo il Vecchio che sembra essere sul punto di estinguersi, e che se ciò accadesse non rimarrebbero più Medici di Giovenco, parlerò successivamente di questi tre rami quanto riterrò necessario per ascoltare e decidere le questioni in questione.

….ARTICOLO XV

Diritti dei signori della Casa Medici da Giovenco de Medici.

Risulta da quanto annotato nell’articolo XIII della prima parte di quest’opera che rimane ancora un ramo della casa Medici proveniente da Jovencus o Giovenco de Medici, e che si suddivise in altri due rami, il maggiore dei quali rimase in Firenze e gli altri andarono a stabilirsi nel regno di Napoli e fece capo al principe di Ottaiano.

Questo Jovenco de Medici era fratello minore di Chiarissimo de Medici, autore dei rami provenienti da Cosimo padre della patria e Lorenzo il Vecchio, e questi due fratelli Chiarissimo e Jovenco de Medici erano figli di Averardo II di nome che era gonfaloniere di Firenze nel 1314; Sono quindi trascorsi quasi quattrocento anni da quando il ramo derivante da Chiarissimo e quello derivante da Jovenco si sono separati, e calcolando i gradi di parentela che attualmente intercorrono tra Cosimo de Medici, omonimo Granduca di Toscana III e Ottaviano de Medici attualmente quarto principe di Ottaiano risulta che sono cugini di undicesimo.

Sembra che questi signori nulla possano pretendere allo stato di Siena che, per mancanza di figli maschi da Cosimo I, deve ritornare ai re di Spagna, né ai feudi femminili, ai beni allodiali e agli altri beni acquisiti dai discendenti di Francesco de Medici fratello di Giovenco che dovranno passare all’Elettrice Palatina e nel caso in cui ella muoia senza figli, ai principi e principesse della casa di Parma, ma sembra fuori dubbio che a seguito del provvedimento del decreto fatto nel 1530 dal L’imperatore Carlo V, sulla forma del governo che in avvenire dovrà osservarsi in perpetuo, perpetuis f’uturis temporibus, nella Repubblica di Firenze, quando verrà a morire il granduca di Toscana o il principe suo figlio, l’ultimo del loro ramo, non dovrà * succedergli colui che si ritroverà poi il loro parente più prossimo, seguendo l’ordine di primogenitura nel ramo della famiglia Medici discendente da Giovenco. *(Il Senato di Firenze aveva infatti già decretato solennemente nel 1713 la nomina dell’ Elettrice Palatina alla succesione nel granducato di Toscana al posto del Principe Ottaviano de’Medici e degli altri agnati medicei -NDR)

In realtà è espressamente stabilito in questo decreto che l’illustre famiglia dei Medici ed in primo luogo Alessandro de Medici, dopo la sua morte, i suoi figli maschi ed in loro assenza colui che sarà poi il maschio più vicino alla casata dei Medici sarà fino all’infinito e seguendo l’ordine di primogenitura, capo della Repubblica di Firenze.

Vi erano poi tre rami della casa de’ Medici, cioè quello proveniente da Cosimo padre della patria, quello proveniente da Lorenzo il Vecchio, e quello proveniente da Giovenco; essendo Alessandro l’ultimo del primo ramo proveniente da Cosimo padre della patria, morto senza figli legittimi, il Senato, ottemperando a tale decreto, scelse come suo successore Cosimo che era del secondo ramo e suo parente più prossimo, benché cugino dal quinto al sesto grado; parimenti colui che sarà più prossimo parente del Granduca o di suo figlio, sia egli del ramo stabilito in Firenze, sia che si tratti del Principe di Ottaiano, potrà giustamente sostenere che essendo venuto a mancare il secondo ramo dei Medici per mancanza di figli maschi del granduca e del principe Gian Gastone suo figlio, gli sia devoluta ipso facto la dignità di capo della Repubblica di Firenze, che con questo decreto è toccata e sostituita a tempo indeterminato, usque ad infmitum, alla casata dei Medici, poiché egli sarà il parente più stretto del Granduca della Casa dei Medici; che quando la successione ad un principato è assegnata e sostituita all’infinito per i maschi della casa regnante, la distanza di parentela da maschio a maschio non può costituire un ostacolo, come apparve nell’esempio del re Enrico IV succeduto alla corona di Francia dal re Enrico III, che era suo cugino dal decimo all’undicesimo grado.

Egli converrà che il Duca di Parma, il Principe Antonio suo fratello, la Regina di Spagna ed i principi suoi figli discendenti da Margherita de’ Medici e che i re di Francia, Spagna, Inghilterra e Sicilia ed i duchi di Lorena e di Modena, discendenti da Caterina, Virginia, Eleonora e Maria de’ Medici, sono parenti più stretti di lui del Granduca e del principe suo figlio, ma sosterrà che non essendo essi della casa dei Medici, in seguito al decreto di Carlo V saranno incapaci di succedere alla dignità di capo della Repubblica di Firenze, a danno degli uomini legittimi di questa casa.

Potrebbe addirittura sostenere che l’atto approvato dal Senato di Firenze in favore dell’Elettrice Palatina su richiesta del Granduca suo padre non deve avere alcun valore, e che ella non può nemmeno succedere al Granduca suo padre a cui successe Leonora de Medici, finché resteranno maschi della casa de’ Medici ai quali è assegnata la dignità di capo della Repubblica di Firenze e sostituita all’infinito dal giudizio di Carlo V, che tutti i magistrati di questa Repubblica allora promisero di osservare e che dovrà essere considerata regola inviolabile per la successione a tale dignità.