Libri d’Oro della Nobiltà Toscana

Casati viventi o estinti dal 1474 ai tempi attuali

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CITTADINARIO MEDICEO DELLE FAMIGLIE GENTILIZIE DI FIRENZE”

( 1474-2024 )

A / B / C / D / E , F / H / I , L N , O / P , Q / R / S / T , U X Y W Z

LIBRO D’ORO MEDICEO DELLE CITTÀ NOBILI TOSCANE

(1750-2024)

Natura ufficiale del Cittadinario Fiorentino.

Il Cittadinario Mediceo ufficiale delle famiglie gentilizie di Firenze non è un almanacco ma un registro ufficiale della Casa Granducale Medicea di Toscana che certifica la Nobiltà Civica o Gentilizia del Casato iscritto ai sensi della Legge del 31/7/1750, tuttora valida e riconosciuta da S.A.R. il Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana quale regolamento della Nobiltà toscana Medicea; sono considerati nobili tutti i Gentiluomini viventi o deceduti iscritti nel Cittadinario medesimo, siano essi Gentiluomini Nobili (alias Cittadini) che Nobili o Patrizi di Città Nobile

Cenno storico

Il “Cittadinario fiorentino” è una monumentale opera manoscritta iniziata da Lorenzo il Magnifico nel 1470 la cui compilazione si è protratta ininterrottamente nel corso dei secoli fino al 1872; l’opera completa è formata da 12 volumi di circa 200 pagine ciascuno collocati presso l’Archivio di Stato di Firenze

Nel corso dei secoli furono annotati nel Cittadinario fiorentino i nomi di battesimo con patronimico di tutti i gentiluomini dei circa 3500 casati gentilizi toscani ammessi al rango gentilizio della Cittadinanza Fiorentina, essendo essi Nobili o Notabili.

Furono riportate nel Cittadinario fiorentino quasi tutte le date di nascita dei gentiluomini iscritti e ove esistenti anche i titoli cavallereschi, nobiliari e le cariche di governo ricoperte; accanto al nome dei Casati è indicato il nome del Gonfalone di quartiere di loro residenza.

La attuale Casa Granducale Medicea di Toscana ha realizzato una copia anastatica Granducale recente del secondo volume del Cittadinario fiorentino del quartiere di San Giovanni (1600-1872) nella quale vengono tuttora annotati dalla Cancelleria della Corona i nomi dei discendenti delle famiglie Gentilizie storiche, oppure i nomi dei nuovi Casati che possiedono un titolo nobiliare o gentilizio riconosciuto oppure concesso da S.A.R. Il Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana.

Ammissione di nuovi Casati

Con decreto 24 Luglio 2023 l’accesso al rango nobiliare della Cittadinanza Gentilizia di Firenze è stato esteso da S.A.R. il Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana ai Casati Nobili, Patrizi e di Distinta Civiltà ovunque residenti in Italia.

L’ammissione al Cittadinario fiorentino e al rango Gentilizio sono regolate in via amministrativa dall’attuale Regolamento di iscrizione agli Albi Medicei del 20 Luglio 2023 e in via di diritto nobiliare dalla storica legge sopra la Nobiltà e Cittadinanza in Toscana del 31 Luglio 1750 , ripristinata integralmente da S.A.R. il Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana quale regolamento araldico della attuale Nobiltà Toscana Medicea.

L’ammissione di un nuovo Casato può avvenire con decreto Magistrale “di Grazia” oppure “di Giustizia” , emesso dal presidente della Deputazione sopra la Nobiltà e Cittadinanza in conformità con le disposizioni della legge nobiliare del 31/7/1750.

Nel caso che il Casato sia stato ammesso con decreto di Grazia, ovvero sia stata graziata la mancanza di uno dei requisiti nobilitanti richiesti dalla nobiliare legge del 1750, la descrizione del Casato nel Cittadinario Fiorentino inizia dall’insignito medesimo;

Nel caso invece che il Casato sia stato ammesso con decreto di Giustizia, ovvero che il Casato ammesso possieda tutti i requisiti nobilitanti richiesti dalla legge del 1750, la descrizione genealogica del Casato nel Cittadinario fiorentino può e deve iniziare dal primo Capostipite Nobile di sesso maschile che abbia posseduto uno o più dei cosiddetti “primi onori” qui di seguito descritti e sono considerati nobili tutti i suoi discendenti maschi.

Requisiti nobilitanti validi ai fini dell’ammissione “di Giustizia” del Casato nel Cittadinario Fiorentino

Requisiti fondamentali richiesti dalla legge nobiliare del 31/7/1750:

Art.1 “Riconosciamo Nobili esser tutti quelli che posseggono o hanno posseduto feudi nobili, e tutti quelli che sono ammessi agli ordini nobili, o hanno ottenuto la nobiltà pei diplomi nostri o de’ nostri antecessori, e finalmente la maggior parte di quelli che hanno goduto o sono abili a godere presentemente il primo e più distinto onore delle Città nobili loro patrie, e Cittadini quelli che sono atti ad aver tutti gli ordini delle Città, fuori che il primo.”

Art.7. Tutte le soprannominate famiglie e persone comandiamo che siano ammesse alle rispettive classi dei Patrizj, e dei nobili, purchè mantengano presentemente col dovuto splendore la nobiltà loro trasmessa dai loro antenati, escluse assolutamente quelle che hanno derogato alla medesima per l’esercizio di arti vili, o per qualsivoglia altra causa di cui si faccia menzione più sotto all’Art. della perdita della nobiltà. (S 31. segg.) (d. Art. 7.)

Art.8. “Delle famiglie e persone ammesse da 50. anni in quà ai primi onori delle Città soprannominate non intendiamo riconoscere per nobili, e perciò ordiniamo che non si registrino nella classe della nobiltà, se non quelle, che, acquistatovi il domicilio, ed imparentatesi nobilmente, posseggono nel comune delle medesime Città , o altrove, tanti effetti e beni da poterne colle rendite viver decorosamente, e stabilire in tal forma la nobiltà nuovamente acquistata, o che ne abbiano ottenuto o ne otterranno da noi una special grazia. 

Criteri aggiuntivi per individuare lo status nobiliare della famiglia:

1) uso pubblico dello stemma gentilizio;
2) possesso di altare di giuspatronato in chiesa;
3) privilegio di oratorio privato in casa;
4) funerali more nobilium (se indicato sull’atto di morte);
5) ammissione in Ordini cavallereschi nobiliari, come quarto di altra famiglia (madre, o ava paterna, o ava materna del cavaliere ammesso);
6) professione religiosa in Monasteri riservati alla nobiltà;
7) vestizione in Confraternite laicali riservate alla nobiltà, oppure ammissioni in Accademie riservate ai Nobili
8) ecclesiastici della famiglia che siano stati Vescovi, Abati mitrati, Vicari Generali, Canonici di Capitoli Cattedrali;
9) lauree dottorali (particolarmente in legge);
10) sepoltura gentilizia in chiesa;

Ammissibilità di Titoli Nobiliari Esteri concessi a Cittadini Italiani.

Ai sensi dell’art. 22 della legge nobiliare toscana del 31/7/1750 i Titoli Nobiliari concessi a Cittadini Italiani da Case Sovrane di Stati Esteri regnanti, oppure da Case ex regnanti non debellate, possono essere menzionati nel Cittadinario fiorentino, oppure utilizzati come prova di ammissione, soltanto previo riconoscimento dei medesimi da parte da S.A.R. il Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana con apposito decreto Granducale.

Inammissibilità di Titoli riconosciuti da Tribunali arbitrali oppure Ordinari.

Analogamente a quanto sopra, ai sensi dell’art. 24 della suddetta Legge nobiliare toscana non possono essere utilizzati come prova di Nobiltà ne essere menzionati nel Cittadinario Fiorentino, i titoli onorifici di natura privata, impropriamente detti “nobiliari” o “Cavallereschi”, concessi da privati Cittadini che abbiano ricostituito in qualunque modo delle cosiddette “Case Sovrane”, riconosciute come tali in via incidentale tramite un lodo arbitrale convalidato da un Tribunale ordinario della Repubblica Italiana ai sensi della convenzione di New York del 1958, oppure direttamente da un Tribunale ordinario Repubblicano, sempre in via incidentale e non sostanziale.

Richieste di ammissione al Cittadinario

L’inserimento di nuovi Casati Gentilizi nel Cittadinario, nei Libri d’Oro delle Città Nobili Toscane oppure nell’Ordine di Santo Stefano P.M. avviene per cooptazione; eventuali suppliche di ascrizione per grazia o per giustizia possono comunque essere inviate a Sua Altezza il Granduca Ottaviano de’Medici di Toscana tramite mail alla Segreteria generale della Casa Granducale Medicea di Toscana info@de-medici.com, oppure spedite per posta ordinaria in Viale Belfiore 10, 50144 Firenze.

Tutte le suppliche devono essere inizialmente solo motivate e successivamente, qualora esse siano state accettate, devono devono essere integrate inviando documentazione idonea a dimostrare la condizione e/o la professione dell’insignito, quella del Padre e dell’Avo paterno, nonché la congruità del patrimonio del petente e la sua affidabilità.

Si avverte che non saranno rilasciate via mail o telefonicamente a sconosciuti informazioni generiche riguardanti le modalità di iscrizione al Cittadinario o all’Ordine di Santo Stefano P.M.

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